Informazione di servizio per i colleghi CTU
Compenso CTU - Fatturazione elettronica - Ritenuta a titolo di acconto IRPEF - art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Data:
13 Ottobre 2025

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Frosinone diffonde, su richiesta della Federarchitetti Roma, una comunicazione di interesse per i colleghi che svolgono attività di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).
Il Presidente di Federarchitetti Roma, arch. Giancarlo Maussier, ritiene utile segnalare un importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica dei CTU nei confronti dei Tribunali.
Molti professionisti non sono a conoscenza del fatto che — ormai da circa sette anni — l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il CTU deve emettere fattura elettronica al Tribunale, in quanto committente della prestazione, e non alle parti.
L’importo della fattura deve corrispondere a quello indicato nel decreto di liquidazione del Giudice, che va esplicitamente citato nella fattura stessa.
Il pagamento va tuttavia richiesto alla o alle parti individuate nel provvedimento.
Il CTU deve specificare in fattura che il pagamento è stato eseguito dalle parti del giudizio, utilizzando i fondi da esse forniti.
Il Tribunale, pertanto, non è tenuto a versare la ritenuta d’acconto né a rilasciare la Certificazione Unica (CU), poiché tali adempimenti spettano alla parte che effettua il pagamento.
In sintesi:
- la fattura elettronica va intestata al Tribunale;
- la ritenuta d’acconto è a carico della parte che paga, se tenuta;
- alcuni Tribunali possono rifiutare la fattura, nonostante la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Per approfondire, è possibile consultare la risposta n. 211/2019 dell’Agenzia delle Entrate, relativa a un interpello sull’argomento.
Ultimo aggiornamento
13 Ottobre 2025, 10:01