Frosinone

NARCASSA: comunicazione annuale dei redditi e volume d’affari IVA. Nessuna sanzione se trasmessa entro il 31 dicembre

(Circolare CNAPPC n. 119/2025)

Data:
12 Dicembre 2025

NARCASSA: comunicazione annuale dei redditi e volume d’affari IVA. Nessuna sanzione se trasmessa entro il 31 dicembre

Si ricorda agli iscritti all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori titolari di partita IVA l’obbligo di trasmettere annualmente a INARCASSA la comunicazione del reddito professionale ai fini IRPEF e del volume d’affari complessivo ai fini IVA, relativi all’anno precedente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza.

La scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione è fissata al 31 ottobre. Tuttavia, non si incorre in sanzione qualora il soggetto obbligato provveda al regolare pagamento dei contributi e trasmetta la comunicazione entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

L’obbligo sussiste in ogni caso, anche quando:

  • il reddito professionale e il volume d’affari risultino nulli;
  • la partita IVA sia utilizzata per attività diverse dall’ambito professionale (ad es. agricola o edile).

L’adempimento è esteso anche alle società di professionisti e alle società di ingegneria, tenute a comunicare il volume d’affari complessivo e la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo INARCASSA.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente tramite INARCASSA On Line, direttamente dall’iscritto o tramite intermediari abilitati. Si ricorda che l’omissione, il ritardo oltre i termini previsti o l’infedeltà della comunicazione costituiscono violazione deontologica, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Codice Deontologico.

Si invitano pertanto gli iscritti a verificare la propria posizione previdenziale e ad adempiere tempestivamente agli obblighi previsti.

In allegato la circolare

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2025, 15:05